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CATEGORIES:.
SUMMARY:6- Diritto alla cittadinanza (conferenza)
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:  &nbsp;Associazione per la cultura e l&#39;informazione\n  &nbsp;\n  MASCI
  - Movimento Adulti Scout Cattolici - \n  per una tavola rotonda interessan
 te sul diritto alla cittadinanza.\n  Si svolger&agrave; il&nbsp;6 febbraio 
 2011, in Piazza Massa Carrara 15.\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  PER UNA COMUNE CIT
 TADINANZA\n  Incontro di approfondimento e proposte concrete\n  &nbsp;\n  P
 rogramma\n  16:00 ACCOGLIENZA\n  16:30 TAVOLA ROTONDA\n  I NUOVI CITTADINI 
 ED I LORO FIGLI\n  CRESCIUTI IN ITALIA CI CHIEDONO:\n  CITTADINANZA,\n  A Q
 UANDO\n  UNA NUOVA LEGGE?\n  Con l&rsquo;intervento di promotori di progett
 i\n  di legge ed esperti del settore\n  Modera: Mario Sica (membro del Cons
 .Nazionale Masci)\n  17:30 RISULTATI DELL&rsquo;INDAGINE\n  TRA COMUNIT&Agr
 ave; DEL MASCI\n  18:00 DOMANDE E PROPOSTE DI\n  CITTADINANZA ATTIVA\n  19:
 00 CENA IN ALLEGRIA COL\n  CONTRIBUTO DI TUTTI\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  Salon
 e Parrocchiale di S. Francesca Cabrini\n  Piazza Massa Carrara 15\n  zona p
 . Bologna\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  Per comunicare: Questo indirizzo email è p
 rotetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 //

  \n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  Domenica\n  6 febbraio 2011\n  &nbsp;\n 
  &nbsp;\n  GLI IMMIGRATI CI CHIEDONO\n  &bull; DOPO QUANTO TEMPO TRASCORSO 
 IN ITALIA\n  &Egrave; GIUSTO RICONOSCERE LA CITTADINANZA A\n  CHI PERMETTE 
 LA CRESCITA DEL PAESE?\n  &bull; E PER I FIGLI DI STRANIERI, NATI E\n  CRES
 CIUTI IN ITALIA, QUANTO TEMPO\n  DOVREBBE PASSARE PERCHE&rsquo; DIVENTINO\n
   CITTADINI ITALIANI?\n  &bull; DOPO QUANTO TEMPO DAL MATRIMONIO\n  CON UN 
 ITALIANO O UN&rsquo;ITALIANA E&rsquo; GIUSTO\n  OTTENERE LA  CITTADINANZA? 
 E NON\n  DOVREBBE ESSERE PI&Ugrave; SEMPLICE SE SONO\n  NATI DEI FIGLI?\n  
 &bull; LA  CITTADINANZA DEVE ESSERE CONDIZIONATA AL SUPERAMENTO DI\n  ESAMI
  DI STORIA, LINGUA, EDUCAZIONE CIVICA E ALLA RINUNCIA\n  ALLA NAZIONALITA&r
 squo; ORIGINARIA?\n  L&rsquo;attuale legge sulla cittadinanza &egrave; del 
 1992 e, per adeguarsi ai nuovi scenari socio-economici\n  caratterizzati da
  massiccia presenza di immigrati, ben quattordici nuovi progetti di legge s
 ono stati\n  immessi in iter parlamentare. Tuttavia il testo, gi&agrave; ap
 provato in Commissione Affari Costituzionali,\n  &egrave; praticamente bloc
 cato da gennaio 2010.\n  Si tratta ora non solo di sollecitare la ripresa d
 ei lavori parlamentari, ma anche di ottenere che\n  la nuova normativa risp
 onda a criteri di giustizia e di funzionalit&agrave; per una reale integraz
 ione\n  dei nuovi cittadini.\n  Infatti, anche se la Costituzione, ed un&rs
 quo;ampia giurisprudenza, riconoscono gi&agrave; diritti e doveri di\n  cit
 tadinanza in base alla sola residenza, acquisire la piena\n  cittadinanza c
 onsente di accedere automaticamente a molti\n  importanti istituti da cui g
 li stranieri restano altrimenti esclusi,\n  limitandone l&rsquo;integrazion
 e sociale, come per esempio l&rsquo;accesso al\n  voto, la caduta di ogni r
 estrizione nel transito delle frontiere europee,\n  l&rsquo;accesso a provv
 edimenti di sostegno al reddito o concorsi per\n  assunzione, dove la citta
 dinanza italiana &egrave; un requisito essenziale.\n  Per approvare nuove n
 orme in materia di cittadinanza &egrave; auspicabile\n  riconoscere una mag
 gioranza nel paese e nel parlamento pi&ugrave;\n  ampia rispetto agli usual
 i schieramenti e che si ritrovi soprattutto\n  intorno ad una comune, rinno
 vata interpretazione del concetto\n  stesso di cittadinanza. Per questo il 
 MASCI pu&ograve; e deve aggiungere la\n  propria voce a quella dei tanti ch
 e reclamano la pi&ugrave; rapida definizione\n  di nuovi e pi&ugrave; giust
 i criteri di acquisizione dello status di piena cittadinanza per gli immigr
 ati e per\n  i tantissimi loro figli ormai inseriti nella societ&agrave;.\n
   Per cominciare, il MASCI Lazio lancia una grande operazione di discernime
 nto\n  sull&rsquo;argomento, ad ogni livello del movimento, anche nella con
 vinzione che l&rsquo;approfondimento\n  dei criteri di ammissione degli str
 anieri alla cittadinanza consenta agli italiani per nascita di\n  comprende
 re e interpretare meglio i valori e i contenuti della loro stessa cittadina
 nza. Allo scopo,\n  chiediamo ad ogni AS di confrontarsi con le tematiche p
 roposte dai quesiti di apertura, cruciali\n  per ottenere una legge sulla c
 ittadinanza adeguata ai tempi.\n  I risultati delle discussioni di Comunit&
 agrave; saranno sintetizzati\n  durante il Seminario del 6 febbraio 2010 a 
 Roma, nel ciclo\n  di Scautismo Senza Frontiere, e trasmessi al C.N. del Ma
 sci\n  per una loro eventuale diffusione.\n  SI PREGA DI INVIARE I CONTRIBU
 TI ENTRO IL 20 GENNAIO A\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  Questo indirizzo email è pr
 otetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 //
 
 \n  Per chiarimenti: Annamaria Volpe cell. 335.6151.924 Questo indirizzo em
 ail è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederl
 o.
 //
 \n  Gabriele Russo cell. 335.7834.003 Questo indirizzo email è prot
 etto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 //
 \n
   &nbsp;\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA\n  SCHEDA 
 INFORMATIVA SUI TESTI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA\n  Il Progetto di Legge al
 l&rsquo;esame, tendente a introdurre modifiche nella legge n. 91 del 1992 s
 ulla\n  cittadinanza, &egrave; stato approvato in Commissione Affari Costit
 uzionali nel dicembre 2009 e \n  rappresenta il\n  lavoro di sintesi di 14 
 diverse proposte. Ne vengono di seguito sommariamente illustrate tre, \n  q
 uelle che si\n  focalizzano maggiormente su aspetti socialmente rilevanti, 
 come l&rsquo;accesso della \n  cittadinanza ai minori nati\n  o cresciuti i
 n Italia o i criteri di accertamento della effettiva integrazione dello str
 aniero.\n  Le proposte di legge Atti della Camera (A.C.) n. 457 (Bressa ed 
 altri), A.C. n. 995 \n  (Sarubbi ed altri), A.C. 1048 (Santelli) e A.C. 159
 2 (Cota ed altri)\n  La proposta di legge (p.d.l.) Atti della Camera (A.C.)
  457, a firma Bressa del PD ed altri \n  &egrave; quella che\n  propone di 
 innovare pi&ugrave; radicalmente la disciplina vigente in materia di cittad
 inanza. \n  Essa presenta molti\n  ed importanti elementi di convergenza co
 n altre proposte di legge, tra cui spicca la \n  n. 2670 a firma Sarubbi\n 
  del PDL ed altri (di ampio schieramento parlamentare). Inoltre, alcune alt
 re proposte hanno inteso\n  recuperare la cittadinanza per categorie penali
 zzate nel tempo come l&rsquo;A.C. 995 a firma Sarubbi ed\n  &nbsp;altri.\n 
  Modifiche pi&ugrave; limitate, in sostanza pi&ugrave; restrittive rispetto
  alla legge attuale, sono invece previste\n  dall&rsquo;A.C. 1048, a firma 
 Santelli del PDL e dall&rsquo;A.C. 1592, a firma Cota della Lega Nord ed al
 tri, (i\n  passaggi salienti di queste p.d.l. sono riportati in questa sche
 da con maggior margine sinistro).\n  Acquisto della cittadinanza per nascit
 a\n  L&rsquo;art. 1 dell&rsquo;A.C. 457 amplia il novero dei casi in cui la
  cittadinanza &egrave; attribuita in base al \n  criterio dello jus\n  soli
  (cio&egrave; in base a dove di nasce, in alternativa allo jus sanguinis, c
 io&egrave; per nascita).\n  &nbsp;Si introducono\n  due nuove ipotesi di ac
 quisizione automatica della cittadinanza italiana per nascita, \n  stabilen
 do che\n  essa pu&ograve; essere ottenuta da parte di:\n  &bull; coloro che
  nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno
  \n  vi risieda legalmente\n  e in maniera continuativa da non meno di cinq
 ue anni;\n  &bull; coloro che nascono nel territorio italiano da genitori s
 tranieri dei quali almeno uno \n  sia nato in Italia e vi\n  sia legalmente
  residente, senza interruzioni, da almeno un anno.\n  In tali casi la citta
 dinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volont&agrave; del \n
   genitore risultante\n  nell&rsquo;atto di nascita. Entro un anno dal comp
 imento della maggiore et&agrave;, i soggetti che \n  hanno ottenuto la\n  c
 ittadinanza italiana possono, nel caso in cui siano in possesso di un&rsquo
 ;altra cittadinanza, \n  rinunciare a quella\n  italiana. Qualora non sia s
 tata resa da parte dei genitori la dichiarazione di volont&agrave;, \n  al 
 raggiungimento\n  della maggiore et&agrave; i soggetti in questione acquist
 ano la cittadinanza su loro richiesta, \n  senza condizioni,\n  purch&eacut
 e; presentino domanda entro due anni.\n  Acquisto della cittadinanza da par
 te del minore\n  L&rsquo;art. 2 dell&rsquo;A.C. 457, modificando l&rsquo;ar
 t. 4 della L. 91/1992, prevede che, dopo il \n  compimento del diciottesimo
  anno di et&agrave;, lo straniero nato o entrato in Italia \n  entro il qui
 nto anno di et&agrave; possa acquistare la\n  cittadinanza italiana se abbi
 a risieduto legalmente in Italia fino al compimento della\n  &nbsp;maggiore
  et&agrave;, qualora\n  manifesti entro un anno la volont&agrave; di divent
 are cittadino mediante un&rsquo;apposita dichiarazione.\n  Il medesimo arti
 colo introduce inoltre un diritto all&rsquo;acquisizione della cittadinanza
  \n  per il minore figlio di\n  genitori stranieri che abbia frequentato is
 tituti scolastici del sistema nazionale di \n  istruzione o di formazione\n
   professionale. Per il conferimento della cittadinanza, in questo caso, &e
 grave; necessaria \n  la presentazione di\n  un&rsquo;istanza da parte dei 
 genitori ovvero del genitore che esercita la potest&agrave; genitoriale in 
 base\n  all&rsquo;ordinamento del Paese di origine; resta comunque fissata 
 la possibilit&agrave; per gli interessati\n  &nbsp;di rinunciare,\n  entro 
 un anno dal raggiungimento della maggiore et&agrave;, alla cittadinanza ita
 liana per mantenere \n  quella dei\n  genitori o un&rsquo;altra cittadinanz
 a.\n  L&rsquo;art. 1 dell&rsquo;altra p.d.l. A.C. 1048, propone di aggiunge
 re ai requisiti gi&agrave; richiesti dalla legislazione\n  vigente allo str
 aniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residen
 za legale e\n  ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore et&agrave
 ;) quello dell&rsquo;aver frequentato scuole\n  riconosciute dallo Stato it
 aliano e di aver assolto il diritto-dovere all&rsquo;istruzione, formulazio
 ne\n  che almeno per il momento sfugge ad una esatta definizione.\n  Acquis
 to della cittadinanza per matrimonio\n  L&rsquo;A.C. 457 (art. 3) intervien
 e in senso restrittivo sulla disciplina attuale, che regola l&rsquo;acquist
 o della\n  cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimo
 nio con cittadini italiani, \n  con l&rsquo;intento di\n  porre un freno al
  fenomeno dei &ldquo;matrimoni di comodo&rdquo;.\n  Tale finalit&agrave; vi
 ene perseguita estendendo il periodo minimo di residenza in Italia \n  (da 
 sei mesi a due\n  anni) per l&rsquo;attribuzione della cittadinanza. Viene 
 distinta l&rsquo;ipotesi del matrimonio \n  all&rsquo;interno del quale sia
 no\n  nati o siano stati adottati dei figli: in questo caso i termini sono 
 ridotti della met&agrave;.\n  L&rsquo;art. 2 dell&rsquo;altra p.d.l. A.C. 1
 048 chiede piuttosto di elevare da due a tre anni il periodo minimo di\n  r
 esidenza in Italia per l&rsquo;ottenimento della cittadinanza per matrimoni
 o.\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  &nbsp;\n  Attribuzione della cittadinanza\n  Gli 
 artt. 4 e 5 dell&rsquo;A.C. 457 introducono un percorso di attribuzione del
 la cittadinanza ulteriore\n  rispetto a quello attualmente previsto. Second
 o la nuova previsione, la cittadinanza italiana &egrave;\n  &nbsp;attribuit
 a\n  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro 
 dell&rsquo;interno:\n  &bull; allo straniero che risiede legalmente in Ital
 ia da almeno cinque anni (in luogo dei dieci \n  attualmente\n  previsti) e
  che &egrave; in possesso di un reddito non inferiore all&rsquo;assegno soc
 iale annuo (come gi&agrave; per i\n  permessi di soggiorno);\n  &bull; al c
 ittadino di uno Stato membro dell&rsquo;Unione europea che risieda legalmen
 te da almeno tre \n  anni in\n  Italia (invece di quattro anni secondo la l
 egge vigente);\n  &bull; allo straniero regolarmente soggiornante da almeno
  tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di\n  rifugiato.\n  Nel ca
 so di cui al primo punto, l&rsquo;attribuzione della cittadinanza &egrave; 
 subordinata anche \n  all&rsquo;accertamento\n  della concreta integrazione
  linguistica e sociale dello straniero, che preveda una conoscenza \n  dell
 a\n  lingua italiana parlata, equivalente al livello A2 secondo la UE (capa
 cit&agrave; di linguaggio semplice, \n  utile per\n  descrivere bisogni imm
 ediati).\n  Concessione della cittadinanza per naturalizzazione\n  L&rsquo;
 A.C. 457 propone di concedere la cittadinanza al minore straniero o apolide
  che abbia \n  frequentato\n  integralmente un ciclo scolastico in Italia, 
 al raggiungimento della maggiore et&agrave;, e riducendo da \n  cinque a\n 
  tre anni il termine per la concessione all&rsquo;apolide che risieda legal
 mente in Italia.\n  L&rsquo;altra p.d.l. A.C. 1048 (Santelli del PDL) preve
 de, tra i requisiti per l&rsquo;acquisizione della \n  cittadinanza\n  per 
 matrimonio e per naturalizzazione, l&rsquo;accertamento della buona conosce
 nza della lingua,\n  della storia e della Costituzione italiana, la rinunci
 a alla precedente cittadinanza e la\n  frequentazione di un corso di formaz
 ione di 12 mesi volto ad approfondire le materie suindicate.\n  Riacquisto 
 della cittadinanza\n  Tra le altre proposte presentate, l&rsquo;A.C. 995 (S
 arubbi del PDL e altri) intende sanare una \n  discriminazione\n  giuridica
  nei confronti delle donne emigrate all&#39;estero nel secolo scorso e priv
 ate della cittadinanza \n  per se\n  stesse e per i propri figli, a seguito
  di matrimonio con straniero (effetto di una legge del 1912)\n  proponendon
 e il riacquisto automatico di cittadinanza.\n  ~\n  Per brevit&agrave;, son
 o stati trascurati alcuni aspetti meno importanti di queste proposte di leg
 ge come la\n  revisione dei motivi di pericolosit&agrave; che precluderebbe
 ro allo straniero l&rsquo;ottenimento della \n  cittadinanza o\n  alcune qu
 estioni procedurali, come per esempio le modalit&agrave; di giuramento.\n  
 _\n  Le differenze normative tra i Paesi dell&rsquo;UE\n  In Paesi come Ita
 lia, Danimarca, Grecia e Austria, ad esempio, richiedere la cittadinanza pe
 r \n  residenza &egrave;\n  possibile solo dopo 9-10 anni di iscrizione all
 &rsquo;anagrafe, cos&igrave; come non &egrave; automatico ma invece \n  piu
 ttosto\n  difficoltoso ottenere la cittadinanza anche se si &egrave; nati n
 el territorio del Paese ma da genitori \n  stranieri. Nel\n  caso dell&rsqu
 o;Italia, la legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il figlio di 
 stranieri nato in Italia \n  possa\n  inoltrare domanda di cittadinanza una
  volta raggiunta la maggiore et&agrave;, entro un anno di tempo e a\n  cond
 izione che abbia risieduto in Italia &laquo;senza interruzioni&raquo; dalla
  nascita. Non vi sono dunque \n  elementi\n  anche blandi di &ldquo;jus sol
 i&rdquo; quali per esempio il &ldquo;doppio jus soli&rdquo;, che facilita l
 &rsquo;ottenimento della\n  cittadinanza per chi nasce sul territorio nazio
 nale da stranieri a loro volta nati sullo stesso territorio \n  (come\n  in
  Francia), o di facilitazioni per chi nasce sul territorio nazionale da str
 anieri residenti (come in\n  Germania).\n  Esiste poi un gruppo di Paesi &l
 dquo;pi&ugrave; aperti&rdquo; costituito da Irlanda, Belgio, Portogallo e S
 pagna, dove la\n  residenza richiesta per ottenere la cittadinanza &egrave;
  sempre elevata (dai 7 anni del Belgio ai 10 di \n  Portogallo e\n  Spagna)
  ma le norme sono pi&ugrave; morbide nei casi di nascita nel Paese. In Irla
 nda, ad esempio, i nati \n  nel Paese\n  da genitori stranieri possono otte
 nere la cittadinanza se uno dei genitori ha un permesso di residenza\n  per
 manente o ha risieduto regolarmente nel Paese per almeno tre anni prima del
 la nascita del figlio. \n  In\n  Spagna ottengono la cittadinanza gli &ldqu
 o;stranieri&rdquo; nati nel Paese se dimostrano di avervi risieduto \n  alm
 eno un\n  anno dal momento della nascita, mentre in Portogallo &egrave; pre
 vista la naturalizzazione alla nascita se \n  uno dei\n  genitori stranieri
  ha risieduto nel Paese dieci anni o sei se proveniente da un Paese di ling
 ua \n  portoghese. In\n  Belgio la cittadinanza &egrave; automatica a 18 an
 ni se si &egrave; nati nel Paese o entro i 12 se i genitori stranieri \n  v
 i hanno risieduto per dieci anni.\n  Un caso particolare &egrave; quello de
 lla Germania, che ha ridotto a otto gli anni di residenza per \n  richieder
 e la\n  cittadinanza e ha introdotto l&rsquo;automatismo per le seconde gen
 erazioni, se uno dei genitori stranieri \n  ha\n  risieduto regolarmente ne
 gli otto anni precedenti e ha un permesso di soggiorno permanente.\n  Tra i
  Paesi &ldquo;pi&ugrave; liberali&rdquo; vi sono invece Paesi Bassi, Regno 
 Unito e Francia. Al momento, in tutti e \n  tre i\n  Paesi sono richiesti s
 olo cinque anni di residenza per ottenere la naturalizzazione e vigono anco
 ra \n  norme\n  piuttosto aperte per i nati sul territorio nazionale da gen
 itori stranieri. In altri Paesi come Svezia, \n  Finlandia\n  e Lussemburgo
  esistono norme piuttosto favorevoli per la naturalizzazione ma meno per qu
 anto \n  concerne\n  le seconde generazioni. (estratto dal sito http://www.
 euronote.it/2010/02/cittadinanza/)\n  
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