EVENTI a Roma riguardanti Medio Oriente e Mondo Arabo (Calendario)
6- Diritto alla cittadinanza (conferenza) |
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Associazione per la cultura e l'informazione
MASCI - Movimento Adulti Scout Cattolici - per una tavola rotonda interessante sul diritto alla cittadinanza. Si svolgerà il 6 febbraio 2011, in Piazza Massa Carrara 15.
PER UNA COMUNE CITTADINANZA Incontro di approfondimento e proposte concrete
Programma 16:00 ACCOGLIENZA 16:30 TAVOLA ROTONDA I NUOVI CITTADINI ED I LORO FIGLI CRESCIUTI IN ITALIA CI CHIEDONO: CITTADINANZA, A QUANDO UNA NUOVA LEGGE? Con l’intervento di promotori di progetti di legge ed esperti del settore Modera: Mario Sica (membro del Cons.Nazionale Masci) 17:30 RISULTATI DELL’INDAGINE TRA COMUNITÀ DEL MASCI 18:00 DOMANDE E PROPOSTE DI CITTADINANZA ATTIVA 19:00 CENA IN ALLEGRIA COL CONTRIBUTO DI TUTTI
Salone Parrocchiale di S. Francesca Cabrini Piazza Massa Carrara 15 zona p. Bologna
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Domenica 6 febbraio 2011
GLI IMMIGRATI CI CHIEDONO • DOPO QUANTO TEMPO TRASCORSO IN ITALIA È GIUSTO RICONOSCERE LA CITTADINANZA A CHI PERMETTE LA CRESCITA DEL PAESE? • E PER I FIGLI DI STRANIERI, NATI E CRESCIUTI IN ITALIA, QUANTO TEMPO DOVREBBE PASSARE PERCHE’ DIVENTINO CITTADINI ITALIANI? • DOPO QUANTO TEMPO DAL MATRIMONIO CON UN ITALIANO O UN’ITALIANA E’ GIUSTO OTTENERE LA CITTADINANZA? E NON DOVREBBE ESSERE PIÙ SEMPLICE SE SONO NATI DEI FIGLI? • LA CITTADINANZA DEVE ESSERE CONDIZIONATA AL SUPERAMENTO DI ESAMI DI STORIA, LINGUA, EDUCAZIONE CIVICA E ALLA RINUNCIA ALLA NAZIONALITA’ ORIGINARIA? L’attuale legge sulla cittadinanza è del 1992 e, per adeguarsi ai nuovi scenari socio-economici caratterizzati da massiccia presenza di immigrati, ben quattordici nuovi progetti di legge sono stati immessi in iter parlamentare. Tuttavia il testo, già approvato in Commissione Affari Costituzionali, è praticamente bloccato da gennaio 2010. Si tratta ora non solo di sollecitare la ripresa dei lavori parlamentari, ma anche di ottenere che la nuova normativa risponda a criteri di giustizia e di funzionalità per una reale integrazione dei nuovi cittadini. Infatti, anche se la Costituzione, ed un’ampia giurisprudenza, riconoscono già diritti e doveri di cittadinanza in base alla sola residenza, acquisire la piena cittadinanza consente di accedere automaticamente a molti importanti istituti da cui gli stranieri restano altrimenti esclusi, limitandone l’integrazione sociale, come per esempio l’accesso al voto, la caduta di ogni restrizione nel transito delle frontiere europee, l’accesso a provvedimenti di sostegno al reddito o concorsi per assunzione, dove la cittadinanza italiana è un requisito essenziale. Per approvare nuove norme in materia di cittadinanza è auspicabile riconoscere una maggioranza nel paese e nel parlamento più ampia rispetto agli usuali schieramenti e che si ritrovi soprattutto intorno ad una comune, rinnovata interpretazione del concetto stesso di cittadinanza. Per questo il MASCI può e deve aggiungere la propria voce a quella dei tanti che reclamano la più rapida definizione di nuovi e più giusti criteri di acquisizione dello status di piena cittadinanza per gli immigrati e per i tantissimi loro figli ormai inseriti nella società. Per cominciare, il MASCI Lazio lancia una grande operazione di discernimento sull’argomento, ad ogni livello del movimento, anche nella convinzione che l’approfondimento dei criteri di ammissione degli stranieri alla cittadinanza consenta agli italiani per nascita di comprendere e interpretare meglio i valori e i contenuti della loro stessa cittadinanza. Allo scopo, chiediamo ad ogni AS di confrontarsi con le tematiche proposte dai quesiti di apertura, cruciali per ottenere una legge sulla cittadinanza adeguata ai tempi. I risultati delle discussioni di Comunità saranno sintetizzati durante il Seminario del 6 febbraio 2010 a Roma, nel ciclo di Scautismo Senza Frontiere, e trasmessi al C.N. del Masci per una loro eventuale diffusione. SI PREGA DI INVIARE I CONTRIBUTI ENTRO IL 20 GENNAIO A
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Per chiarimenti: Annamaria Volpe cell. 335.6151.924 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Gabriele Russo cell. 335.7834.003 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA SCHEDA INFORMATIVA SUI TESTI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA Il Progetto di Legge all’esame, tendente a introdurre modifiche nella legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, è stato approvato in Commissione Affari Costituzionali nel dicembre 2009 e rappresenta il lavoro di sintesi di 14 diverse proposte. Ne vengono di seguito sommariamente illustrate tre, quelle che si focalizzano maggiormente su aspetti socialmente rilevanti, come l’accesso della cittadinanza ai minori nati o cresciuti in Italia o i criteri di accertamento della effettiva integrazione dello straniero. Le proposte di legge Atti della Camera (A.C.) n. 457 (Bressa ed altri), A.C. n. 995 (Sarubbi ed altri), A.C. 1048 (Santelli) e A.C. 1592 (Cota ed altri) La proposta di legge (p.d.l.) Atti della Camera (A.C.) 457, a firma Bressa del PD ed altri è quella che propone di innovare più radicalmente la disciplina vigente in materia di cittadinanza. Essa presenta molti ed importanti elementi di convergenza con altre proposte di legge, tra cui spicca la n. 2670 a firma Sarubbi del PDL ed altri (di ampio schieramento parlamentare). Inoltre, alcune altre proposte hanno inteso recuperare la cittadinanza per categorie penalizzate nel tempo come l’A.C. 995 a firma Sarubbi ed altri. Modifiche più limitate, in sostanza più restrittive rispetto alla legge attuale, sono invece previste dall’A.C. 1048, a firma Santelli del PDL e dall’A.C. 1592, a firma Cota della Lega Nord ed altri, (i passaggi salienti di queste p.d.l. sono riportati in questa scheda con maggior margine sinistro). Acquisto della cittadinanza per nascita L’art. 1 dell’A.C. 457 amplia il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello jus soli (cioè in base a dove di nasce, in alternativa allo jus sanguinis, cioè per nascita). Si introducono due nuove ipotesi di acquisizione automatica della cittadinanza italiana per nascita, stabilendo che essa può essere ottenuta da parte di: • coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi risieda legalmente e in maniera continuativa da non meno di cinque anni; • coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia e vi sia legalmente residente, senza interruzioni, da almeno un anno. In tali casi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà del genitore risultante nell’atto di nascita. Entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana possono, nel caso in cui siano in possesso di un’altra cittadinanza, rinunciare a quella italiana. Qualora non sia stata resa da parte dei genitori la dichiarazione di volontà, al raggiungimento della maggiore età i soggetti in questione acquistano la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni, purché presentino domanda entro due anni. Acquisto della cittadinanza da parte del minore L’art. 2 dell’A.C. 457, modificando l’art. 4 della L. 91/1992, prevede che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età possa acquistare la cittadinanza italiana se abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età, qualora manifesti entro un anno la volontà di diventare cittadino mediante un’apposita dichiarazione. Il medesimo articolo introduce inoltre un diritto all’acquisizione della cittadinanza per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o di formazione professionale. Per il conferimento della cittadinanza, in questo caso, è necessaria la presentazione di un’istanza da parte dei genitori ovvero del genitore che esercita la potestà genitoriale in base all’ordinamento del Paese di origine; resta comunque fissata la possibilità per gli interessati di rinunciare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, alla cittadinanza italiana per mantenere quella dei genitori o un’altra cittadinanza. L’art. 1 dell’altra p.d.l. A.C. 1048, propone di aggiungere ai requisiti già richiesti dalla legislazione vigente allo straniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età) quello dell’aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all’istruzione, formulazione che almeno per il momento sfugge ad una esatta definizione. Acquisto della cittadinanza per matrimonio L’A.C. 457 (art. 3) interviene in senso restrittivo sulla disciplina attuale, che regola l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani, con l’intento di porre un freno al fenomeno dei “matrimoni di comodo”. Tale finalità viene perseguita estendendo il periodo minimo di residenza in Italia (da sei mesi a due anni) per l’attribuzione della cittadinanza. Viene distinta l’ipotesi del matrimonio all’interno del quale siano nati o siano stati adottati dei figli: in questo caso i termini sono ridotti della metà. L’art. 2 dell’altra p.d.l. A.C. 1048 chiede piuttosto di elevare da due a tre anni il periodo minimo di residenza in Italia per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio.
Attribuzione della cittadinanza Gli artt. 4 e 5 dell’A.C. 457 introducono un percorso di attribuzione della cittadinanza ulteriore rispetto a quello attualmente previsto. Secondo la nuova previsione, la cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno: • allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni (in luogo dei dieci attualmente previsti) e che è in possesso di un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (come già per i permessi di soggiorno); • al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente da almeno tre anni in Italia (invece di quattro anni secondo la legge vigente); • allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. Nel caso di cui al primo punto, l’attribuzione della cittadinanza è subordinata anche all’accertamento della concreta integrazione linguistica e sociale dello straniero, che preveda una conoscenza della lingua italiana parlata, equivalente al livello A2 secondo la UE (capacità di linguaggio semplice, utile per descrivere bisogni immediati). Concessione della cittadinanza per naturalizzazione L’A.C. 457 propone di concedere la cittadinanza al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età, e riducendo da cinque a tre anni il termine per la concessione all’apolide che risieda legalmente in Italia. L’altra p.d.l. A.C. 1048 (Santelli del PDL) prevede, tra i requisiti per l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, l’accertamento della buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiana, la rinuncia alla precedente cittadinanza e la frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire le materie suindicate. Riacquisto della cittadinanza Tra le altre proposte presentate, l’A.C. 995 (Sarubbi del PDL e altri) intende sanare una discriminazione giuridica nei confronti delle donne emigrate all'estero nel secolo scorso e private della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, a seguito di matrimonio con straniero (effetto di una legge del 1912) proponendone il riacquisto automatico di cittadinanza. ~ Per brevità, sono stati trascurati alcuni aspetti meno importanti di queste proposte di legge come la revisione dei motivi di pericolosità che precluderebbero allo straniero l’ottenimento della cittadinanza o alcune questioni procedurali, come per esempio le modalità di giuramento. _ Le differenze normative tra i Paesi dell’UE In Paesi come Italia, Danimarca, Grecia e Austria, ad esempio, richiedere la cittadinanza per residenza è possibile solo dopo 9-10 anni di iscrizione all’anagrafe, così come non è automatico ma invece piuttosto difficoltoso ottenere la cittadinanza anche se si è nati nel territorio del Paese ma da genitori stranieri. Nel caso dell’Italia, la legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il figlio di stranieri nato in Italia possa inoltrare domanda di cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età, entro un anno di tempo e a condizione che abbia risieduto in Italia «senza interruzioni» dalla nascita. Non vi sono dunque elementi anche blandi di “jus soli” quali per esempio il “doppio jus soli”, che facilita l’ottenimento della cittadinanza per chi nasce sul territorio nazionale da stranieri a loro volta nati sullo stesso territorio (come in Francia), o di facilitazioni per chi nasce sul territorio nazionale da stranieri residenti (come in Germania). Esiste poi un gruppo di Paesi “più aperti” costituito da Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna, dove la residenza richiesta per ottenere la cittadinanza è sempre elevata (dai 7 anni del Belgio ai 10 di Portogallo e Spagna) ma le norme sono più morbide nei casi di nascita nel Paese. In Irlanda, ad esempio, i nati nel Paese da genitori stranieri possono ottenere la cittadinanza se uno dei genitori ha un permesso di residenza permanente o ha risieduto regolarmente nel Paese per almeno tre anni prima della nascita del figlio. In Spagna ottengono la cittadinanza gli “stranieri” nati nel Paese se dimostrano di avervi risieduto almeno un anno dal momento della nascita, mentre in Portogallo è prevista la naturalizzazione alla nascita se uno dei genitori stranieri ha risieduto nel Paese dieci anni o sei se proveniente da un Paese di lingua portoghese. In Belgio la cittadinanza è automatica a 18 anni se si è nati nel Paese o entro i 12 se i genitori stranieri vi hanno risieduto per dieci anni. Un caso particolare è quello della Germania, che ha ridotto a otto gli anni di residenza per richiedere la cittadinanza e ha introdotto l’automatismo per le seconde generazioni, se uno dei genitori stranieri ha risieduto regolarmente negli otto anni precedenti e ha un permesso di soggiorno permanente. Tra i Paesi “più liberali” vi sono invece Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Al momento, in tutti e tre i Paesi sono richiesti solo cinque anni di residenza per ottenere la naturalizzazione e vigono ancora norme piuttosto aperte per i nati sul territorio nazionale da genitori stranieri. In altri Paesi come Svezia, Finlandia e Lussemburgo esistono norme piuttosto favorevoli per la naturalizzazione ma meno per quanto concerne le seconde generazioni. (estratto dal sito http://www.euronote.it/2010/02/cittadinanza/) |
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