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6- Diritto alla cittadinanza (conferenza)

 Associazione per la cultura e l'informazione

 

MASCI - Movimento Adulti Scout Cattolici -

per una tavola rotonda interessante sul diritto alla cittadinanza.

Si svolgerà il 6 febbraio 2011, in Piazza Massa Carrara 15.

 

 

PER UNA COMUNE CITTADINANZA

Incontro di approfondimento e proposte concrete

 

Programma

16:00 ACCOGLIENZA

16:30 TAVOLA ROTONDA

I NUOVI CITTADINI ED I LORO FIGLI

CRESCIUTI IN ITALIA CI CHIEDONO:

CITTADINANZA,

A QUANDO

UNA NUOVA LEGGE?

Con l’intervento di promotori di progetti

di legge ed esperti del settore

Modera: Mario Sica (membro del Cons.Nazionale Masci)

17:30 RISULTATI DELL’INDAGINE

TRA COMUNITÀ DEL MASCI

18:00 DOMANDE E PROPOSTE DI

CITTADINANZA ATTIVA

19:00 CENA IN ALLEGRIA COL

CONTRIBUTO DI TUTTI

 

 

Salone Parrocchiale di S. Francesca Cabrini

Piazza Massa Carrara 15

zona p. Bologna

 

 

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Domenica

6 febbraio 2011

 

 

GLI IMMIGRATI CI CHIEDONO

DOPO QUANTO TEMPO TRASCORSO IN ITALIA

È GIUSTO RICONOSCERE LA CITTADINANZA A

CHI PERMETTE LA CRESCITA DEL PAESE?

E PER I FIGLI DI STRANIERI, NATI E

CRESCIUTI IN ITALIA, QUANTO TEMPO

DOVREBBE PASSARE PERCHE’ DIVENTINO

CITTADINI ITALIANI?

DOPO QUANTO TEMPO DAL MATRIMONIO

CON UN ITALIANO O UN’ITALIANA E’ GIUSTO

OTTENERE LA CITTADINANZA? E NON

DOVREBBE ESSERE PIÙ SEMPLICE SE SONO

NATI DEI FIGLI?

LA CITTADINANZA DEVE ESSERE CONDIZIONATA AL SUPERAMENTO DI

ESAMI DI STORIA, LINGUA, EDUCAZIONE CIVICA E ALLA RINUNCIA

ALLA NAZIONALITA’ ORIGINARIA?

L’attuale legge sulla cittadinanza è del 1992 e, per adeguarsi ai nuovi scenari socio-economici

caratterizzati da massiccia presenza di immigrati, ben quattordici nuovi progetti di legge sono stati

immessi in iter parlamentare. Tuttavia il testo, già approvato in Commissione Affari Costituzionali,

è praticamente bloccato da gennaio 2010.

Si tratta ora non solo di sollecitare la ripresa dei lavori parlamentari, ma anche di ottenere che

la nuova normativa risponda a criteri di giustizia e di funzionalità per una reale integrazione

dei nuovi cittadini.

Infatti, anche se la Costituzione, ed un’ampia giurisprudenza, riconoscono già diritti e doveri di

cittadinanza in base alla sola residenza, acquisire la piena

cittadinanza consente di accedere automaticamente a molti

importanti istituti da cui gli stranieri restano altrimenti esclusi,

limitandone l’integrazione sociale, come per esempio l’accesso al

voto, la caduta di ogni restrizione nel transito delle frontiere europee,

l’accesso a provvedimenti di sostegno al reddito o concorsi per

assunzione, dove la cittadinanza italiana è un requisito essenziale.

Per approvare nuove norme in materia di cittadinanza è auspicabile

riconoscere una maggioranza nel paese e nel parlamento più

ampia rispetto agli usuali schieramenti e che si ritrovi soprattutto

intorno ad una comune, rinnovata interpretazione del concetto

stesso di cittadinanza. Per questo il MASCI può e deve aggiungere la

propria voce a quella dei tanti che reclamano la più rapida definizione

di nuovi e più giusti criteri di acquisizione dello status di piena cittadinanza per gli immigrati e per

i tantissimi loro figli ormai inseriti nella società.

Per cominciare, il MASCI Lazio lancia una grande operazione di discernimento

sull’argomento, ad ogni livello del movimento, anche nella convinzione che l’approfondimento

dei criteri di ammissione degli stranieri alla cittadinanza consenta agli italiani per nascita di

comprendere e interpretare meglio i valori e i contenuti della loro stessa cittadinanza. Allo scopo,

chiediamo ad ogni AS di confrontarsi con le tematiche proposte dai quesiti di apertura, cruciali

per ottenere una legge sulla cittadinanza adeguata ai tempi.

I risultati delle discussioni di Comunità saranno sintetizzati

durante il Seminario del 6 febbraio 2010 a Roma, nel ciclo

di Scautismo Senza Frontiere, e trasmessi al C.N. del Masci

per una loro eventuale diffusione.

SI PREGA DI INVIARE I CONTRIBUTI ENTRO IL 20 GENNAIO A

 

 

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Per chiarimenti: Annamaria Volpe cell. 335.6151.924 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Gabriele Russo cell. 335.7834.003 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA

SCHEDA INFORMATIVA SUI TESTI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

Il Progetto di Legge all’esame, tendente a introdurre modifiche nella legge n. 91 del 1992 sulla

cittadinanza, è stato approvato in Commissione Affari Costituzionali nel dicembre 2009 e

rappresenta il

lavoro di sintesi di 14 diverse proposte. Ne vengono di seguito sommariamente illustrate tre,

quelle che si

focalizzano maggiormente su aspetti socialmente rilevanti, come l’accesso della

cittadinanza ai minori nati

o cresciuti in Italia o i criteri di accertamento della effettiva integrazione dello straniero.

Le proposte di legge Atti della Camera (A.C.) n. 457 (Bressa ed altri), A.C. n. 995

(Sarubbi ed altri), A.C. 1048 (Santelli) e A.C. 1592 (Cota ed altri)

La proposta di legge (p.d.l.) Atti della Camera (A.C.) 457, a firma Bressa del PD ed altri

è quella che

propone di innovare più radicalmente la disciplina vigente in materia di cittadinanza.

Essa presenta molti

ed importanti elementi di convergenza con altre proposte di legge, tra cui spicca la

n. 2670 a firma Sarubbi

del PDL ed altri (di ampio schieramento parlamentare). Inoltre, alcune altre proposte hanno inteso

recuperare la cittadinanza per categorie penalizzate nel tempo come l’A.C. 995 a firma Sarubbi ed

 altri.

Modifiche più limitate, in sostanza più restrittive rispetto alla legge attuale, sono invece previste

dall’A.C. 1048, a firma Santelli del PDL e dall’A.C. 1592, a firma Cota della Lega Nord ed altri, (i

passaggi salienti di queste p.d.l. sono riportati in questa scheda con maggior margine sinistro).

Acquisto della cittadinanza per nascita

L’art. 1 dell’A.C. 457 amplia il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al

criterio dello jus

soli (cioè in base a dove di nasce, in alternativa allo jus sanguinis, cioè per nascita).

 Si introducono

due nuove ipotesi di acquisizione automatica della cittadinanza italiana per nascita,

stabilendo che

essa può essere ottenuta da parte di:

• coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno

vi risieda legalmente

e in maniera continuativa da non meno di cinque anni;

• coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno

sia nato in Italia e vi

sia legalmente residente, senza interruzioni, da almeno un anno.

In tali casi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà del

genitore risultante

nell’atto di nascita. Entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che

hanno ottenuto la

cittadinanza italiana possono, nel caso in cui siano in possesso di un’altra cittadinanza,

rinunciare a quella

italiana. Qualora non sia stata resa da parte dei genitori la dichiarazione di volontà,

al raggiungimento

della maggiore età i soggetti in questione acquistano la cittadinanza su loro richiesta,

senza condizioni,

purché presentino domanda entro due anni.

Acquisto della cittadinanza da parte del minore

L’art. 2 dell’A.C. 457, modificando l’art. 4 della L. 91/1992, prevede che, dopo il

compimento del diciottesimo anno di età, lo straniero nato o entrato in Italia

entro il quinto anno di età possa acquistare la

cittadinanza italiana se abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della

 maggiore età, qualora

manifesti entro un anno la volontà di diventare cittadino mediante un’apposita dichiarazione.

Il medesimo articolo introduce inoltre un diritto all’acquisizione della cittadinanza

per il minore figlio di

genitori stranieri che abbia frequentato istituti scolastici del sistema nazionale di

istruzione o di formazione

professionale. Per il conferimento della cittadinanza, in questo caso, è necessaria

la presentazione di

un’istanza da parte dei genitori ovvero del genitore che esercita la potestà genitoriale in base

all’ordinamento del Paese di origine; resta comunque fissata la possibilità per gli interessati

 di rinunciare,

entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, alla cittadinanza italiana per mantenere

quella dei

genitori o un’altra cittadinanza.

L’art. 1 dell’altra p.d.l. A.C. 1048, propone di aggiungere ai requisiti già richiesti dalla legislazione

vigente allo straniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale e

ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età) quello dell’aver frequentato scuole

riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all’istruzione, formulazione

che almeno per il momento sfugge ad una esatta definizione.

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

L’A.C. 457 (art. 3) interviene in senso restrittivo sulla disciplina attuale, che regola l’acquisto della

cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani,

con l’intento di

porre un freno al fenomeno dei “matrimoni di comodo”.

Tale finalità viene perseguita estendendo il periodo minimo di residenza in Italia

(da sei mesi a due

anni) per l’attribuzione della cittadinanza. Viene distinta l’ipotesi del matrimonio

all’interno del quale siano

nati o siano stati adottati dei figli: in questo caso i termini sono ridotti della metà.

L’art. 2 dell’altra p.d.l. A.C. 1048 chiede piuttosto di elevare da due a tre anni il periodo minimo di

residenza in Italia per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio.

 

 

 

Attribuzione della cittadinanza

Gli artt. 4 e 5 dell’A.C. 457 introducono un percorso di attribuzione della cittadinanza ulteriore

rispetto a quello attualmente previsto. Secondo la nuova previsione, la cittadinanza italiana è

 attribuita

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno:

• allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni (in luogo dei dieci

attualmente

previsti) e che è in possesso di un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (come già per i

permessi di soggiorno);

• al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente da almeno tre

anni in

Italia (invece di quattro anni secondo la legge vigente);

• allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di

rifugiato.

Nel caso di cui al primo punto, l’attribuzione della cittadinanza è subordinata anche

all’accertamento

della concreta integrazione linguistica e sociale dello straniero, che preveda una conoscenza

della

lingua italiana parlata, equivalente al livello A2 secondo la UE (capacità di linguaggio semplice,

utile per

descrivere bisogni immediati).

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

L’A.C. 457 propone di concedere la cittadinanza al minore straniero o apolide che abbia

frequentato

integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età, e riducendo da

cinque a

tre anni il termine per la concessione all’apolide che risieda legalmente in Italia.

L’altra p.d.l. A.C. 1048 (Santelli del PDL) prevede, tra i requisiti per l’acquisizione della

cittadinanza

per matrimonio e per naturalizzazione, l’accertamento della buona conoscenza della lingua,

della storia e della Costituzione italiana, la rinuncia alla precedente cittadinanza e la

frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire le materie suindicate.

Riacquisto della cittadinanza

Tra le altre proposte presentate, l’A.C. 995 (Sarubbi del PDL e altri) intende sanare una

discriminazione

giuridica nei confronti delle donne emigrate all'estero nel secolo scorso e private della cittadinanza

per se

stesse e per i propri figli, a seguito di matrimonio con straniero (effetto di una legge del 1912)

proponendone il riacquisto automatico di cittadinanza.

~

Per brevità, sono stati trascurati alcuni aspetti meno importanti di queste proposte di legge come la

revisione dei motivi di pericolosità che precluderebbero allo straniero l’ottenimento della

cittadinanza o

alcune questioni procedurali, come per esempio le modalità di giuramento.

_

Le differenze normative tra i Paesi dell’UE

In Paesi come Italia, Danimarca, Grecia e Austria, ad esempio, richiedere la cittadinanza per

residenza è

possibile solo dopo 9-10 anni di iscrizione all’anagrafe, così come non è automatico ma invece

piuttosto

difficoltoso ottenere la cittadinanza anche se si è nati nel territorio del Paese ma da genitori

stranieri. Nel

caso dell’Italia, la legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il figlio di stranieri nato in Italia

possa

inoltrare domanda di cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età, entro un anno di tempo e a

condizione che abbia risieduto in Italia «senza interruzioni» dalla nascita. Non vi sono dunque

elementi

anche blandi di “jus soli” quali per esempio il “doppio jus soli”, che facilita l’ottenimento della

cittadinanza per chi nasce sul territorio nazionale da stranieri a loro volta nati sullo stesso territorio

(come

in Francia), o di facilitazioni per chi nasce sul territorio nazionale da stranieri residenti (come in

Germania).

Esiste poi un gruppo di Paesi “più aperti” costituito da Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna, dove la

residenza richiesta per ottenere la cittadinanza è sempre elevata (dai 7 anni del Belgio ai 10 di

Portogallo e

Spagna) ma le norme sono più morbide nei casi di nascita nel Paese. In Irlanda, ad esempio, i nati

nel Paese

da genitori stranieri possono ottenere la cittadinanza se uno dei genitori ha un permesso di residenza

permanente o ha risieduto regolarmente nel Paese per almeno tre anni prima della nascita del figlio.

In

Spagna ottengono la cittadinanza gli “stranieri” nati nel Paese se dimostrano di avervi risieduto

almeno un

anno dal momento della nascita, mentre in Portogallo è prevista la naturalizzazione alla nascita se

uno dei

genitori stranieri ha risieduto nel Paese dieci anni o sei se proveniente da un Paese di lingua

portoghese. In

Belgio la cittadinanza è automatica a 18 anni se si è nati nel Paese o entro i 12 se i genitori stranieri

vi hanno risieduto per dieci anni.

Un caso particolare è quello della Germania, che ha ridotto a otto gli anni di residenza per

richiedere la

cittadinanza e ha introdotto l’automatismo per le seconde generazioni, se uno dei genitori stranieri

ha

risieduto regolarmente negli otto anni precedenti e ha un permesso di soggiorno permanente.

Tra i Paesi “più liberali” vi sono invece Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Al momento, in tutti e

tre i

Paesi sono richiesti solo cinque anni di residenza per ottenere la naturalizzazione e vigono ancora

norme

piuttosto aperte per i nati sul territorio nazionale da genitori stranieri. In altri Paesi come Svezia,

Finlandia

e Lussemburgo esistono norme piuttosto favorevoli per la naturalizzazione ma meno per quanto

concerne

le seconde generazioni. (estratto dal sito http://www.euronote.it/2010/02/cittadinanza/)

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